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1. COSA DEVE FARE UN ITALIANO CHE SI TRASFERISCA ALL’ESTERO?
Quando un cittadino si trasferisce definitivamente all’estero deve provvedere
a comunicarlo all’ufficio anagrafe, con dichiarazione su apposito modulo
(APR/4). Entro 90 giorni dallo stabilimento all’estero deve rendere
altra dichiarazione al consolato italiano competente per la circoscrizione
consolare dove vive abitualmente, da farsi con altro apposito modulo
(CONS/01), che viene trasmesso al comune entro 180 giorni, in modo che
sia perfezionato il procedimento di cancellazione dall’anagrafe della
popolazione residente e di iscrizione nell’Anagrafe dei cittadini italiani
residenti all’estero (AIRE). In caso contrario, la cancellazione dall’anagrafe
della popolazione residente viene effettuata d’ufficio, per irreperibilità
2. QUANDO SI CONSIDERA CHE IL TRASFERIMENTO
ALL’ESTERO SIA DEFINITIVO?
Il trasferimento all’estero è considerato definitivo quando abbia una
durata superiore ad un anno, anche se per cause di durata limitata.
Infatti, non sono iscritti nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti
all’estero (AIRE) i cittadini che si recano all’estero per cause di
durata limitata quando questa sia inferiore ai 12 mesi. Altrettanto,
non sono iscritti nell’AIRE coloro che si recano all’estero per l’esercizio
di occupazioni stagionali e i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio
all’estero e le persone conviventi, a condizione che siano oggetto di
notifica alle autorità locali sulla base delle convenzioni vigenti in
materia di relazioni diplomatiche e consolari.
3.
COME SI DETERMINA LA CITTADINANZA ITALIANA?
In linea principale, la cittadinanza italiana si determina per filiazione
e solo eccezionalmente per altri motivi. Storicamente, la cittadinanza
italiana si determinava in capo ad una persona che nasceva da padre
italiano, mentre, più recentemente, è stata presa in considerazione
anche la possibilità di determinazione della cittadinanza italiana per
via di madre, mutamento dovuto a mutamenti legislativi, ma anche a sentenze
della Corte Costituzionale. Senza approfondire questi cambiamenti, si
può dire che fino al 31.12.1947 la cittadinanza italiana alla nascita
derivava unicamente se il padre era cittadino italiano, mentre dal 1°
gennaio 1948 la cittadinanza italiana deriva indifferentemente dal padre
o dalla madre che siano cittadini italiani.
4.
LO STRANIERO CHE DISCENDA DA CITTADINI ITALIANI E’ AGEVOLATO AD OTTENERE
LA CITTADINANZA ITALIANA?
L’attuale legge sulla cittadinanza prende in considerazione il caso
dello straniero che abbia avuto un genitore oppure un nonno, che sia
stato cittadino italiano al momento della nascita (del genitore o del
nonno, indipendentemente dal sesso). Tali stranieri, possono ottenere
la cittadinanza in più modi: a) prestando effettivo servizio militare,
a condizione che prima venga resa una dichiarazione di voler acquistare
la cittadinanza italiana, b) assumendo impiego pubblico alle dipendenze
dello stato italiano con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza
(ma si tratta di una previsione attuabile di fatto solo per i cittadini
di Paesi dell’Unione europea, in quando l’assunzione del pubblico impiego
richiede il titolo della cittadinanza, anche se esteso, recentemente,
ad uno dei Paesi dell’Unione, seppure con alcuni limiti per determinate
figure e posizioni), c) se al compimento del 18° anno di età risieda
legalmente in Italia da almeno 2 anni e dichiari di voler acquistare
la cittadinanza italiana (dichiarazione da rendersi prima del compimento
del 19° anno di età). Al di fuori di tali casi, lo straniero che abbia
ascendenti italiani (genitori o nonni), può ottenere la concessione
della cittadinanza italiana con domanda al Presidente della Repubblica
quando abbia almeno 3 anni di residenza legale in Italia, godendo di
una forte riduzione rispetto al periodo normale per poter fare domanda
della concessione della cittadinanza, stabilito in via generale in 10
anni.
5.
COME SONO TENUTE LE REGISTRAZIONI DI STATO CIVILE IN ITALIA?
Gli atti dello stato civile sono tenuti da parte dei comuni, cui lo
Stato ha affidato la gestione di tale servizio, come di altri. I singoli
atti sono formati nel comune in cui i fatti registrati (nascita, matrimonio,
morte) accadono (eccezionalmente dal 1997 è stata introdotta una possibilità
di fare le dichiarazioni di nascita alternativamente anche nel comune
di residenza se diverso da quello di nascita, fermo restando che entrambi
i comuni devono trovarsi in Italia). Non esiste un archivio unico nazionale
degli atti dello stato civile, per cui ogni ricerca richiede necessariamente
la conoscenza del comune in cui l’evento si è verificato. Fino all’anno
2000, i registri dello stato civile sono stati completati da un indice
alfabetico, nonché da un indice decennale (tra l’altro, gli indici decennali
sono stati compilati fino all’ultimo decennio chiuso prima del 2001).
L’entrata in vigore del sistema di tenuta dei registri dello stato civile
è avvenuta il 1° gennaio 1866, ma in alcune aree geografiche italiane
successivamente, in relazione ai processi di unificazione dello Stato,
così che i periodi decennali sono diversi in relazione all’avvio della
tenuta dei registri dello stato civile.
6.
QUALE AUTORITA’ E’ COMPETENTE A RILASCIARE UN CERTIFICATO DI CITTADINANZA
ITALIANA?
Il rilascio di un certificato di cittadinanza italiana compete al sindaco
per le persone che sono residenti in Italia; per le persone che sono
residenti all’estero, la competenza è esclusivamente dell’autorità consolare
italiana della circoscrizione di residenza.
7.
DAVANTI A QUALE AUTORITA’ POSSONO O DEVONO ESSERE LE DICHIARAZIONI PREVISTE
DALLA LEGGE SULLA CITTADINANZA?
R.7: Le dichiarazioni previste dalla legge sulla cittadinanza vanno
rese unicamente: A) per i residenti in Italia: avanti all’ufficiale
dello stato civile del luogo di residenza, B) per i residenti all’estero:
avanti all’autorità consolare (che svolge le funzioni di stato civile
nella circoscrizione consolare). Ogni altra forma, oltre che illegittima,
non produce effetti giuridici.
8.
NEL CASO DI NASCITE, MATRIMONI O MORTI RELATIVE A CITTADINI ITALIANI
ALL’ESTERO SONO OBBLIGATORIE LE TRASCRIZIONI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE?
Gli atti di stato civile generalmente non hanno valore costitutivo,
ma funzione dichiarativa, di prova documentale. Gli atti di stato civile
(nascita, matrimonio, morte) relativi a cittadini italiani che avvengano
all’estero devono obbligatoriamente essere trascritti nei registri dello
stato civile italiani, a cura, diligenza ed onere dei diretti interessanti,
producendone copia autentica, debitamente legalizzata e tradotta in
forma ufficiale nella lingua italiana. Il mancato rispetto di tale obbligo
costituisce un’infrazione a disposizioni di legge, oltre che produrre
disagi e disguidi che si riversano prima di tutto sulle persone interessate.
La mancata od omessa trascrizione non determina che il fatto non abbia
valore, ma solo che ne manchi la prova (ed esempio: una persona sposatasi
all’estero è sposata anche se abbia omesso di adempiere all’obbligo
della trascrizione, oppure una persona deceduta è comunque morta, anche
se i parenti non provvedano a quanto necessario. Da qui i disagi e disguidi
che possono gravare sui responsabili). La produzione all’ufficio consolare
di tali atti va effettuata “senza indugio” (fino al 29.3.2001, la legge
usava la parola “subito”, mentre fino al 31.12.1939 le parole “entro
tre mesi”). La trascrizione comunque può essere richiesta anche tardivamente.
9.
QUALI SONO I CERTIFICATI RILASCIATI DALL’UFFICIO DELLO STATO CIVILE?
L’ufficio dello stato civile rilascia a) certificati, b) estratti per
riassunto, c) estratti per copia integrale. I certificati attestano
l’evento (nascita, matrimonio, morte), gli estratti per riassunto attestano
l’evento, integrandolo delle annotazioni che nel tempo siano state eventualmente
eseguite sull’atto di stato civile, gli estratti per copia integrale
consistono nella riproduzione dell’atto nella sua interezza. Questi
ultimi sono rilasciati, dal 30.3.2001, solo a chi ne abbia interesse
e quando non sia vietato dalla legge. Ha interesse chi sia titolare
di una posizione giuridicamente rilevante, nel senso di essere tale
da poter essere tutelata davanti ad un giudice.
10.
QUALI SONO I CERTIFICATI RILASCIATI DALL'UFFICIO ANAGRAFE?
L’ufficio anagrafe rilascia i certificati di a) residenza, b) stato
di famiglia. Può anche rilasciare certificati od attestati relativi
ad altre posizioni desumibili dagli atti anagrafici, sempre ché non
vi siano gravi o particolari esigenze di pubblico interesse. Per i cittadini
italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, l’ufficio anagrafe
rilascia i certificati di a) stato di famiglia, b) residenza (attestante
che il richiedente è stato residente in Italia e nel comune e ha trasferito
la residenza all’estero a decorrere dalla data che risulta dagli atti
anagrafici).
11.
COS’E’ LA RESIDENZA?
La residenza è il luogo in cui una persona vive ordinariamente, consuetudinariamente,
stabilmente, in modo abituale. Per questo, una persona può avere un’unica
residenza. Una volta fissata la residenza, in termini di abitazione
di fatto, deriva l’obbligo, entro 20 giorni, di chiedere l’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente (APR) del come dove la persona
abita. Se si tratta di persona straniera, l’iscrizione in APR richiede
che siano state rispettate le disposizioni in materia di ingresso e
di soggiorno in Italia degli stranieri, cosa che va provata con il permesso
di soggiorno.
12.
QUALI SONO I TERMINI PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO?
Lo straniero che entri in Italia, è tenuto a richiedere all’autorità
provinciale di polizia (questura) il rilascio del permesso di soggiorno,
entro 8 giorni lavorativi dal transito in frontiera.
13.
IL CITTADINO ITALIANO CHE SIA ANCHE CITTADINO STRANIERO E’ TRATTATO
COME CITTADINO O COME STRANIERO?
In linea generale, per l’ordinamento giuridico italiano la persona che
abbia più cittadinanze tra le quali quella italiana è considerato unicamente
quale cittadino italiano, tanto che si trovi all’estero che in Italia.
In particolare, è sempre soggetto alla legge italiana anche se abiti
o si trovi all’estero. Come tale deve necessariamente essere titolare
di passaporto italiano valido, per non incorrere nei reati previsti
dalla legge sui passaporti per chi espatrii o permanga all’estero senza
il relativo titolo di espatrio. All’ingresso in Italia (valico di frontiera)
deve esibire il passaporto italiano; nel caso presenti il passaporto
straniero è reputato come straniero e come tale trattato, anche per
quanto riguarda l’obbligo di richiedere ed ottenere il visto d’ingresso
(prima) e il permesso di soggiorno (dopo).
14.
QUANDO SUSSISTE LA DISCENDENZA DA CITTADINI ITALIANI EMIGRATI?
La condizione di straniero di ceppo italiano può sussistere quando vi
sia discendenza da un emigrato che sia stato cittadino italiano al momento
in cui ha espatriato. Quindi, l'emigrazione deve essere avvenuta dopo
l'Unità d'Italia (1861), per le persone emigrate dal Veneto dopo il
1870 circa, per le persone emigrate dalle province di Trento e Bolzano,
1 comune della Lombardia, alcuni comuni del Veneto, parte della provincia
di Gorizia e territorio di Trieste dopo il 16 luglio 1920, per le persone
emigrate dai territori giuliano-dalmati da periodo successivo alla 1^
Guerra Mondiale all'entrata in vigore del Trattato di Parigi del 10.2.1947.
Le indicazioni geografiche sono espresse con significato esclusivamente
geografico e non politico, utilizzando le denominazioni attuali, mentre
alcuni periodi sono definiti con precisione, mentre altri sono più imprecisi
per più motivi. L'art. 7 legge 13 giugno 1912, n. 555, legge organica
sulla cittadinanza che ha "riorganizzato" la materia, precedentemente
regolata dagli artt. 1-15 codice civile 1865 come conseguenza delle
numerose modificazioni prodotte dalla normativa in materia di emigrazione,
conclusasi con il testo unico delle leggi sull'emigrazione del 1901,
prevedeva che chi nato all'estero e fosse ritenuto da altro Stato proprio
cittadino per nascita, conservava la cittadinanza italiana, ma divenuto
maggiorenne, poteva rinunciare alla cittadinanza italiana (con dichiarazione
resa davanti al console). Nel caso in cui non vi fosse questa rinuncia,
rimanendo cittadino italiano, determinava la cittadinanza anche dei
propri discendenti. In ogni caso, gli italiani all'estero avevano l'obbligo
di provvedere a far trascrivere in Italia gli atti di stato civile che
li riguardavano o riguardavano i propri discendenti. Nel caso, abbastanza
frequente, che tale obbligo fosse non rispettato, occorre provare la
permanenza della condizione di cittadinanza con i documenti necessari
e regolarizzare, seppure tardivamente, tutte le posizioni a partire
da quelle dell'emigrante. La cittadinanza può essere riconosciuta solo
se sia stata provata tale condizione e completate tutte le procedure
di regolarizzazione, anche quando tardiva
15.
E' ANCORA OBBLIGATORIA LA DICHIARAZIONE AL CONSOLATO IN CASO DI ACQUISTO,
RIACQUISTO OD OPZIONE PER UNA CITTADINANZA STRANIERA DA PARTE DEL CITTADINO
ITALIANO?
L'art. 24 legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza) prevedeva
che il cittadino italiano che a) acquistasse, oppure b) riacquistasse,
oppure c) optasse per una cittadinanza straniera doveva darne comunicazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza o, se residente
all'estero, all'autorità consolare (che svolge le funzioni di ufficiale
dello stato civile per gli italiani all'interno del territorio della
circoscrizione consolare). Tale dichiarazione doveva essere resa entro
3 mesi (nel caso di persone minorenni, entro 3 mesi dal raggiungimento
della maggiore età per la legge italiana), e la sua omissione comportava
la sanzione amministrativa pecuniaria (da Lit. 200.000 a Lit. 2.000.000,
nella pratica Lit. 400.000, pari ad _ 206,58). Tale obbligo è venuto
meno dal 30 marzo 2001 per abrogazione dell'art. 24 legge 5 febbraio
1992, n. 91 (art. 110, comma 5 dPR 3 novembre 2000, n. 396). Restano
gli obblighi, stabiliti dalla legge 16 giugno 1926, n. 1170, di notificare
previamente al Ministero degli affari esteri (anche attraverso l'autorità
diplomatica) l'intenzione di accettare un impiego od una carica di carattere
pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione
o da un istituto od ufficio pubblico internazionale a cui l'Italia non
partecipi (anche in relazione all'ipotesi di perdita della cittadinanza
italiana ai sensi dell'art. 12, comma 1 legge sulla cittadinanza)
16.
LA PERSONA CHE ABBIA PIU' CITTADINANZE, TRA LE QUALI QUELLA ITALIANA,
PUO' SCEGLIERE DI SEGUIRE SOLO LA LEGGE STRANIERA?
Quando una persona abbia più cittadinanze, e tra queste vi sia quella
italiana, tale persona viene considerata - per l'ordinamento giuridico
italiano - unicamente come cittadina italiana, risultando l'altra (o
le altre) cittadinanza priva di effetti per l'Italia. Ad esempio, il
cognome, i rapporti di famiglia, ecc. sono regolati solo dalla legge
italiana, indipendentemente da quanto preveda la legge dell'altro Paese
di cui la persona abbia la cittadinanza. Conseguentemente, sempre a
titolo di esempio, se la legge straniera preveda diversi criteri di
attribuzione del cognome, tali criteri sono privi di ogni effetto per
l'Italia, tanto che eventuali atti di stato civile che riportassero
un'indicazione del cognome diverso da quello spettante sulla base dell'ordinamento
giuridico italiano sono soggetti a correzione d'ufficio (art. 98, comma
2 dPR 3 novembre 2000, n. 396) e il cognome attribuito dalla legge straniera
non può essere fatto valere in Italia.
17.
QUANDO GLI ATTI DELLO STATO CIVILE FORMATI ALL'ESTERO CONTENGANO ERRORI
OD IMPRECISIONI, E' SEMPRE NECESSARIO PROCEDERE PRIMA ALLA RETTIFICA
DA PARTE DELLE AUTORITA' LOCALI?
La questione della possibilità che atti di stato civile formati all'estero,
specie nel passato, contengano errori od imprecisioni, costituisce talora
un elemento di preoccupazione per gli stranieri di ceppo italiano che
intendano procedere a richiedere alle autorità consolari il riconoscimento
della cittadinanza, secondo le procedure codificate con la circolare
del Ministero dell'interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991, circolare che
si limita a dare una sistemazione a ciò che sempre avrebbe dovuto essere
stato fatto sia sulla base delle norme della legge sulla cittadinanza
del 1912 che della vigente, sia sulla base degli ordinamenti dello stato
civile, rispettivamente del 1865 e del 1939 e, oggi (cioè dal 30 marzo
2001), sulla base del Regolamento approvato con dPR 3 novembre 2000,
n. 396. Il fatto che la rettificazione costituisca un onere non costituisce
un'esimente, ma da tempo la questione era nota, tanto che già nel 1952
il Ministero di grazia e giustizia (al tempo, competente per il servizio
dello stato civile) era specificatamente intervenuto con una circolare,
il cui reperimento non è stato agevolissimo e che si riporta con alcune
note di aggiornamento.
<<< MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Circolare n. 56-6/420
del 5 gennaio 1952 "Trascrizioni e rettifica di atti dello stato
civile formati all'estero, contenenti errori od omissioni".
""" Il Dicastero degli Affari Esteri [1] ha segnalato
che alcuni ufficiali dello stato civile si rifiutano di trascrivere
gli atti di stato civile provenienti dall'estero, qualora essi contengano
errori, e li restituiscono affinché si provveda alla loro rettificazione
nel Paese in cui gli atti stessi sono stati formati.
Al riguardo lo stesso Ministero ha fatto presente che non sempre e'
possibile procedere alla rettificazione di tali atti nel Paese straniero,
anche perché in taluni di essi ciò comporterebbe l'onere di spese rilevanti
a carico degli interessati; onde di verifica che gli atti anzidetti,
dopo la restituzione al Dicastero degli Affari Esteri da parte degli
ufficiali dello stato civile, non vengano piu' rettificati all'estero
ne' trascritti in Italia.
Questo Ministero, mentre rileva che la trascrizione degli atti di stato
civile provenienti dall'estero, disposta dall'art. 51 dell'ordinamento
dello stato civile [2], soddisfa ad un pubblico interesse, ritiene che
l'inconveniente possa essere eliminato mediante la rettificazione di
tali atti in Italia dopo che sia stata effettuata la trascrizione degli
stessi nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 169 [3] del
citato ordinamento.
Si pregano pertanto le SS.LL. Ill.me di voler dare disposizioni agli
ufficiali dello stato civile dipendenti nel senso di provvedere alla
trascrizione degli atti provenienti dall'estero anche se contenenti
errori od omissioni informando in tali casi il Procuratore della Repubblica,
affinché possa promuoverne la rettificazione innanzi al tribunale competente,
a' sensi degli artt. 165 [4] e 169 [5] dell'ordinamento dello stato
civile. """
NOTE DI AGGIORNAMENTO: [1] Dopo l'entrata in vigore del dPR 5 gennaio
1967, n. 200 gli atti dello stato civile non vengono più trasmessi per
tramite del Ministero degli affari esteri, ma direttamente all'ufficio
dello stato civile competente per la trascrizione. [2] L'ordinamento
dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939, n. 1238) e' stato abrogato e
- dal 30 marzo 2001 - e' in vigore il Regolamento, approvato con dPR
3 novembre 2000, n. 396. Il riferimento all'art. 51 va, ora, inteso
con riguardo all'art. 17 dPR 3 novembre 2000, n. 396.
[3] Il rinvio va, oggi e cioè dal 30 marzo 2001, inteso con riguardo
agli artt. 97 e 100 dPR 3 novembre 2000, n. 396. [4] L'art. 165, oggi
abrogato, limitava la titolarità dell'azione giudiziaria del pubblico
ministero (procuratore della Repubblica) a due sole ipotesi, l'errore
materiale di scritturazione o la sussistenza di un pubblico interesse
(oltre ad una terza ipotesi, che per altro aveva carattere piu' di forma
'sui generis' di gratuito patrocinio che di vera e propria legittimazione
ad agire in giudizio. L'attualmente vigente art. 95, comma 2 dPR 3 novembre
2000, n. 396 legittima l'azione in giudizio del pubblico ministero "in
ogni caso", con ciò ampliando profondamente la competenza. [5]
Vedi nota 3. >>>
In ogni caso, il riconoscimento della cittadinanza ha decorrenza dal
perfezionamento dell'intero iter del procedimento.
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