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CIUDADANÍA ITALIANA
POR MATRIMONIO
Se puede obtener
la ciudadanía italiana por efecto del matrimonio ( naturalización) con un/a
ciudadano/a italiano/a.
Sin embargo,
existen dos situaciones diferentes según sea la fecha de celebración del
matrimonio:
·
matrimonio
celebrado antes del 27.04.1983 : la mujer extranjera casada con un
ciudadano italiano adquiere automáticamente la ciudadanía
·
matrimonio
celebrado después del 27.04.1983: a partir de esta fecha no existe
más la adquisición automática de la ciudadanía por matrimonio con un ciudadano
italiano.
Toda persona que
se casa con un/a ciudadano/a italiano/a puede pedir la ciudadanía italiana por naturalización
después de transcurridos tres años desde la fecha del matrimonio si reside
en el exterior y seis meses si reside en Italia.
(Comuna donde se contrajo matrimonio o
donde fué transcripto el mismo)
y posteriormente traducido al italiano.
Validez 3 meses desde la fecha de otorgamiento.
datos)
Los solicitantes
residentes en el exterior podrán presentar la documentación requerida una
vez cumplidos los 3 (tres) años de matrimonio.
El tramite tarda aproximadamente un año desde el momento de
su presentación en el ufficio stato civile del Consulado
Italiano. La documentación es enviada al ufficio cittadinanza del Ministerio del Interior en Roma Una vez finalizado el interesado es
notificado y convocado al consulado
para jurar como ciudadano italiano. Luego de la jura podrá solicitar su pasaporte italiano.
CIUDADANIA
ITALIANA POR MATRIMONIO EN ESPAÑA
La adquisición de la ciudadanía italiana "iure sanguinis" y "iure matrimoni" no altera su condición de ciudadano/a español.
Requisitos
y documentos para obtener la ciudadania “Jure matrimoni”
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA solicitar LA CIUDADANIA ITALIANA por matrimonio a norma del art.5 de la ley 05-02-92, nº91:
Pueden presentar la
solicitud de adquisición de la ciudadanía italiana en este Consulado General
aquellas personas que residan en la circunscripción consular de
Barcelona. Para demostrar el domicilio es necesario presentar la “Tarjeta de
Residencia” donde conste el domicilio.
- El conyuge extranjero de ciudadano italiano puede adquirir la ciudadanía
italiana a petición del interesado después de 3 años del casamiento, si son
residentes en el extranjero, o bien 6 meses, si son residentes en Italia.
- La mujer extranjera que se hubiera casado con un ciudadano italiano antes del
21-04-83 ha adquirió la ciudadanía italiana automáticamente.
DOCUMENTOS:
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER VALIDOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD.
Todos los documentos
expedidos por Autoridades extranjeras deberán ser legalizados, traducidos al italiano
por un traductor jurado y presentados (original más 3 copias de cada documento)
a la Representación diplomática o consular italiana del País de residencia del
interesado junto con la solicitud dirigida al Ministro del Interior italiano.
1) Certificado literal de nacimiento completa de todos los datos personales (lo
expide la Autoridad competente del País de nacimiento);
2) Certificado de matrimonio (estratto per riassunto del Registro dei
matrimoni) expedido por el Ayuntamiento italiano ante el cual ha sido inscrito
o transcrito el Certificado;
Se solicita al
Ayuntamiento italiano donde haya sido inscrito el Certificado de matrimonio,
enviando una nota dirigida a : COMUNE DI .......... Codice postale ...........
. Indicar en la misma el domicilio exacto del remitente, con el correspondiente
código postal, para recibir el certificado en su domicilio. Junto con esa nota,
enviar dentro del sobre un "cupón internacional" para gastos de
franqueo (se puede comprar en correos). El Consulado procederá a enviar la
partida al Ayuntamiento italiano que corresponda.
SOLO SI SE POSEE ESTE DOCUMENTO SE PUEDE PREPARAR:
3) Certificado de
residencia (lo expide la competente Autoridad del País de residencia) y copia
autenticada de la vigente “Tarjeta de residencia”;
4) Certificado de ciudadanía italiana del cónyuge (lo expide, en el momento de
la presentación de la solicitud, este Consulado General);
5) Certificado de composición familiar (idem 4);
6) Declaración conjunta de ambos cónyuges de la cual conste que no hubo
disolución, nulidad o cesación de los efectos civiles del matrimonio y que no
subsiste separación legal (idem 4);
7) Certificado de antecedentes penales expedido por las Autoridades competentes
del País de origen;
8) Certificado de antecedentes penales expedido por las Autoridades competentes
del o de los Paises de residencia;
9) Copia autenticada del pasaporte (sin traducción).
Sentencia de la Corte Costitucional n. 87 del
9.4.1975. (Reconocio el derecho de la mujer a mantener
su ciudadania en caso de adquisicion involuntaria de otra ciudadania por efectos
de matrimonio con extranjero).
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Dispositivo della sentenza n°87 relativa al
giudizio dl legittimità costituzionale promosso con ordinanze 24 maggio 1974
del giudice conciliatore di Milano e 17 ottobre 1974 del tribunale di
Firenze, rispettivamente iscritta ai numeri 302 e 511 del registro ordinanze
197 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 9 ottobre 1974 e del 15
gennaio 1975. LA CORTE COSTITUZIONALE. a) Dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, (disposizioni sulla
cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della
cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna; b) Ordina la restituzione degli atti al
giudice conciliatore di Milano, per quanto riguarda la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19 delle disposizioni sulla legge in
generale del codice civile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975. |
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Sentencia de la Corte Constitucional n. 30 del
28.1.1983. (Reconocio el derecho de las mujeres a transmitir
la ciudadania italiana).
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Sentenza della Corte Costituzionale n°30
del 28 gennaio 1983 LA
CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, n. 2, della legge 13
giugno 1912, n. 555, e dell’art. 20 delle disposizioni preliminari al Codice
civile,. sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione dal
Tribunale per i minorenni di Firenze; 2) dichiara l’illegittimità
costituzionale: a) dell’art. 1, n. 3. della legge 13 giugno 1912, n.
555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il
figlio di madre cittadina; b) dell’art. 2, comma 2, della legge predetta; 3) dichiara
— in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912,
n. 555. |
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Ley
n. 123 del 21.4.1983 – Dispociones en materia di ciudadania (G.U.
n. 112 del 26.4.1983), en vigencia desde el 27.4.1983; abrogada por
la ley n. 91/1992. (Abolio el automatismo en la adquisicion de la
ciudadania italian por matrimonio, confirmo la facultad de la mujer de transmitir la ciudadania e introdujo
la obligacion de la opcion para aquellos que tenian doble ciudadania). |
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Opinion del Consejo de Estado n. 199/97 del
5.3.1997. (Se expreso a favor de que las ciudadanas italianas
por matrimonio mantengan la ciudadania italiana y nacionalizada extranjera
mientras estaba vigente la ley n. 555 del 1912).
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PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 199/97 OGGETTO Quesito di diritto intertemporale
sull’applicabilità dell’art. 8, n 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nei
confronti della donna italiana naturalizzata straniera in costanza di
matrimonio VISTA la relazione 13 gennaio 1997, prot.
K14/1, con la quale il Ministero dell’Interno (Direzione generale
amministrazione generale e affari del personale - - Servizio cittadinanza -
divisione cittadinanza) ha posto un quesito di diritto intertemporale
sull’applicabilità dell’art. 8; n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nei
confronti della donna italiana naturalizzata straniera in costanza di
matrimonio: ESAMINATI gli atti ed udito il relatore; RITENUTO in fatto quanto esposto dal
Ministero riferente; CONSIDERATO: 1. Il Ministero dell’Interno riferisce che
si pone una questione di diritto intertemporale in relazione alle norme di
tempo in tempo succedutesi in materia di cittadinanza della donna coniugata. 2. Il sistema delineato dalla legge 13
giugno 1912, n. 555, era coerente: l’art. 10 al primo comma disponeva che
"la donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella
del marito"; al secondo comma disponeva che "la donna straniera che
si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana" e al terzo
comma che "la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la
cittadinanza italiana, sempreché il marito possegga una cittadinanza che pel
fatto del matrimonio a lei si comunichi". Inoltre l’art. 11 disponeva che i mutamenti
di cittadinanza del marito, sopravvenuti al matrimonio, estendessero di
diritto i loro effetti anche alla moglie. Il principio della necessaria comunanza di
status civitatis fra marito e moglie, e della prevalenza dello status del
marito comportava, fra l’altro, che la donna coniugata ad un cittadino
italiano conservava in ogni caso, la cittadinanza sino a che la conservasse
il marito, anche se si determinavano nei di lei riguardi quei presupposti che
secondo le regole generali ne avrebbero comportato la perdita (es.: acquisto
volontario di una cittadinanza straniera congiuntamente l’assunzione della
residenza all’estero). 3. Tale sistema è stato parzialmente
modificato, per la parte qui interessa, dalla sentenza della Corte
costituzionale n 87 del 1975, e dalla legge 23 aprile 1983, n 123, che hanno
affermato, in sostanza, il diritto della donna di conservare la cittadinanza
italiana (salvo rinuncia) anche in caso di acquisto di una cittadinanza
straniera per effetto di matrimonio o per effetto dell’assunzione di una
cittadinanza straniera da parte del marito. Infine la materia della cittadinanza è
stata interamente e organicamente ridisciplinata dalla legge n. 91 del 1992,
nella quale non risulta riprodotta la norma per cui "la donna maritata
non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito" e
s’ispira anzi, in generale, al principio della reciproca autonomia dello
status civitatis dei coniugi, salve le libere opzioni. 4. Ciò premesso, il Ministero pone il
quesito se per effetto delle innovazioni intervenute medio tempore si possa
ritenere abrogata già prima dell’entrata in vigore della legge n 91/92 la
regola per cui "la donna maritata non può assumere una cittadinanza
diversa da quella del marito". Più precisamente, i termini della questione
sono i seguenti. Posto che vigente la legge del 1912 nel suo
testo originario era pacifico che la donna coniugata ad un cittadino italiano
conservasse in ogni caso la cittadinanza sino a che la conservava il marito,
ci si chiede se questa regola abbia continuato ad applicarsi anche dopo la
sentenza della Corte costituzionale del 1975 e dopo la parziale riforma
legislativa del 1983. 5. Il Collegio ritiene che si debba dare
risposta affermativa. L’art. 10, primo comma, della legge n. 555
del 1912 è rimasto in vigore sino al 1992, nella parte in cui attribuiva alla
donna coniugata con un cittadino italiano il diritto di conservare la
cittadinanza italiana, ancorché si determinassero nei di lei confronti quei
presupposti che secondo le regole generali ne avrebbero determinato la
perdita. I.a sentenza della Corte costituzionale e
la riforma legislativa del 1983 sono entrambe orientate in senso favorevole
alla conservazione della cittadinanza italiana da parte della cittadina che
contrae matrimonio con uno straniero, ovvero il cui coniuge italiano perde,
in costanza di matrimonio, la cittadinanza italiana. Né l’una né l’altra sono
incompatibili con la regola sopra citata, il cui effetto è quello di far
conservare la cittadinanza italiana alla donna coniugata con un cittadino
italiano, quali che siano le sue vicende personali. Che è quanto dire che
l’art. 10, comma 1, non è stato abrogato per intero ma solo nella parte in
cui comportava che una donna perdesse la cittadinanza italiana contro la
propria volontà; è invece rimasto vigente sino al 1992, nella parte in cui escludeva
che la donna perdesse detta cittadinanza, contro la propria volontà. Di conseguenza, il
disposto dell’art. 8, comma i, della legge n. 555 del 1912 è rimasto
improduttivo di effetti, nei confronti della donna coniugata con un cittadino
italiano, sino all’entrata in vigore della legge n. 91 del 1992 (salvo, si
deve intendere, il diritto di rinunciare alla cittadinanza italiana). 6. In questa luce appare logicamente superata l’ultima
parte del quesito. riferita dal Ministero all’ipotesi della donna che abbia
maturato le condizioni previste dall’art. 8, comma 1, della legge n.
555/1912, conservando la cittadinanza italiana per effetto dell’art. 10, comma
i, della stessa legge, e continui a trovarsi nelle stesse condizioni dopo
l’abrogazione di quest’ultima disposizione. Se tale abrogazione, per il profilo che qui
interessa, si è verificata non per effetto della legge n. 123/83 (come
ipotizzato dal Ministero) ma per effetto della legge n. 91/92 (come ritenuto
da questo Collegio) la questione non si pone: alle persone che all’entrata in
vigore di quest’ultima legge si trovassero nelle condizioni sopra descritte
si applica l’art. 11 della nuova legge, che al contrario della precedente
ammette la doppia cittadinanza a scelta della persona interessata. P.Q.M. nelle suesposte considerazioni è il
parere |
Referencias
Dr Francesco
Matozza web editorwww.maristas.com..ar/champa/exa.htm
www.italembperu.org.pe/Spagnolo/
acquisto_cittadinanza_matrimonio_es.html
hispanoargentinos.com/legislacion/
ciudadaniaitaliana.htm
www.apellidositalianos.com.ar/guia_pratica.htm
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