ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO PROFESSIONALE
CONSEGUITO IN PAESE EXTRA-COMUNITARIO
(istanza presentata dall'Italia - straniero in possesso di permesso di soggiorno)
(1)
(art.49 D.P.R. 394/1999)

  Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III
Via Arenula 71
00186 Roma


Il/la sottoscritto/a
nato/a il ,a , cittadino/a
residente in (2)
in possesso del titolo professionale di
rilasciato da
a compimento di un corso di studi di          anni, comprendente le materie sostenute
presso l'Università   con sede in
ed iscritto(3) nell'albo professionale di
dal

domanda

 ai   sensi   e   per  gli    effetti   dell' art. 49   del   D.P.R.  394/99,  il   riconoscimento   del    proprio
 titolo professionale di
ai fini dell'iscrizione/esercizio della professione di
sezione                     settore (4)
 

allega

la seguente documentazione (5)
Data e Firma



(1)     Detto articolo è applicabile anche ai cittadini italiani professionisti in ambito extracomunitario

(2)     Indicare eventuale indirizzo e recapito telefonico

(3)     Se previsto dalla normativa dello Stato di provenienza

(4    Tale indicazione è richiesta ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 pubblicato sulla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001per gli albi professionali ripartiti in sezioni ed in eventuali settori solo relativamente alle professioni per cui è necessario il conseguimento di un titolo accademico

(5) La domanda deve essere inoltrata direttamente a questo Ministero, anche tramite procuratore.

Il richiedente dovrà presentare la domanda congiuntamente ai seguenti documenti:

 

  1. permesso di soggiorno (per i cittadini italiani non sarà naturalmente necessario presentare il permesso di soggiorno)  

  2. certificato di cittadinanza o copia autentica del passaporto (una copia del passaporto è comunque necessaria come documento di identità);

  3. certificato, diploma o altri titoli di studio;

  4. certificato comprovante il percorso formativo (inclusi gli esami sostenuti) rilasciato dall'Istituzione che ha curato la formazione; 

  5. - nel caso in cui la professione sia regolamentata nel Paese d'origine, certificato rilasciato dall'ente competente in data non anteriore a tre mesi da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all'ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l'accesso e/o esercizio alla professione;

    - nel caso in cui invece la professione non sia regolamentata, il richiedente dovrà dimostrare il possesso di almeno due anni di esperienza professionale, con adeguata certificazione rilasciata dall' ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.

  6. dichiarazione di valore “in loco”, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:
    1. natura giuridica e livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo;
    2. contenuto (indirizzo formativo);
    3. completezza e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente nel Paese di origine, con specifica del numero complessivo di anni di studio previsti dall'ordinamento locale per il suo conseguimento;
    4. il valore del titolo ai fini dell'accesso in loco all'attività professionale corrispondente a quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia; la dichiarazione deve inoltre attestare se la professione interessata è regolamentata o meno, quali sono gli eventuali soggetti od autorità statali aventi competenza sulla professione in tale Paese, e se il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione;

  7. certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a tre mesi; nel caso in cui il richiedente sia iscritto ad un ordine professionale, dichiarazione che non è stato sottoposto in passato, né lo è attualmente, a procedimento disciplinare; non è necessario presentare il certificato penale per chi abbia conseguito la cittadinanza italiana; in questo caso, dovrà essere presentato un certificato (storico-anagrafico) che attesti la residenza in Italia a partire dal momento in cui è stata conseguita la cittadinanza stessa.

  8. attestato/i relativi ad eventuale esperienza professionale effettuata, con descrizione il più possibile  dettagliata delle attività svolte, rilasciati dall' ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.

  9. due marche da bollo da euro 10,33.


 

FORMALITA' RELATIVE ALLA  DOCUMENTAZIONE

I titoli di studio e professionali  di cui si chiede il riconoscimento, nonché la certificazione di cui al punto 7, devono essere presentati in copia autentica di originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento (ai sensi dell'art.17 della L. 15/1968), salvi i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali.
Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'originale (di cui si presenta la copia autentica) dovrà risultare provvisto del timbro “Apostille” a cura della competente autorità locale. L'apposizione di tale timbro esclude naturalmente la necessità di effettuare la legalizzazione di cui sopra.
Le copie dei documenti  possono essere autenticate da una competente autorità italiana, oppure dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.
Tutti i documenti devono essere accompagnati dalla relativa traduzione.
La traduzione  deve essere ufficiale, e può essere effettuata in Italia a cura della competente autorità giudiziaria, oppure dalla autorità diplomatica o consolare del Paese di origine accreditata in Italia (o, viceversa, dall'autorità consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento).

 Per informazioni è possibile consultare internet sul sito www.giustizia.it, oppure rivolgersi al reparto internazionale dell'Ufficio III - Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III            

Dott.ssa Emanuela Ronzitti  - Dott.ssa Antonella Pinori - Sig.ra Stefania Napoleoni - Dott.ssa Franca Mancini

Tel. 06-68852314   -    Fax 06-68897350

http://www.giustizia.it/guidagiustizia/extra_italia.htm

Dr Francesco Saverio Matozza
web editor www.maristas.com.ar/champa/exa.htm

 

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