ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO
PROFESSIONALE
CONSEGUITO IN PAESE EXTRA-COMUNITARIO
(istanza presentata
dall'Italia - straniero in possesso di permesso di soggiorno) (1)
(art.49
D.P.R. 394/1999)
| Al Ministero della
Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III Via Arenula 71 00186 Roma |
| Il/la sottoscritto/a | |||
| nato/a il | ,a | , cittadino/a | |
| residente in (2) | |||
| in possesso del titolo professionale di | |||
| rilasciato da | |||
| a compimento di un corso di studi di anni, comprendente le materie sostenute | |||
| presso l'Università | con sede in | ||
| ed iscritto(3) nell'albo professionale di | |||
| dal | |||
domanda
| ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento del proprio | |||
| titolo professionale di | |||
| ai fini dell'iscrizione/esercizio della professione di | |||
| sezione settore (4) | |||
allega
| la seguente documentazione (5) |
(1) Detto articolo è applicabile anche ai cittadini italiani professionisti in ambito extracomunitario
(2) Indicare eventuale indirizzo e recapito telefonico
(3) Se previsto dalla normativa dello Stato di provenienza
(4) Tale indicazione è richiesta ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 pubblicato sulla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001per gli albi professionali ripartiti in sezioni ed in eventuali settori solo relativamente alle professioni per cui è necessario il conseguimento di un titolo accademico
(5) La domanda deve essere inoltrata direttamente a questo Ministero, anche tramite procuratore.
Il richiedente dovrà presentare la domanda congiuntamente ai seguenti documenti:
FORMALITA' RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE
I titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento,
nonché la certificazione di cui al punto 7, devono essere presentati in copia
autentica di originale che risulti già legalizzato a cura della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato
il documento (ai sensi dell'art.17 della L. 15/1968), salvi i casi di esonero
previsti da accordi e convenzioni internazionali.
Per i Paesi aderenti alla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'originale (di cui si presenta la
copia autentica) dovrà risultare provvisto del timbro “Apostille” a cura della
competente autorità locale. L'apposizione di tale timbro esclude naturalmente la
necessità di effettuare la legalizzazione di cui sopra.
Le copie dei
documenti possono essere autenticate da una competente autorità italiana,
oppure dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
all'estero.
Tutti i documenti devono essere accompagnati dalla relativa
traduzione.
La traduzione deve essere ufficiale, e può essere
effettuata in Italia a cura della competente autorità giudiziaria, oppure dalla
autorità diplomatica o consolare del Paese di origine accreditata in Italia (o,
viceversa, dall'autorità consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il
documento).
Per informazioni è possibile consultare internet sul sito www.giustizia.it, oppure rivolgersi al reparto internazionale dell'Ufficio III - Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III
Dott.ssa Emanuela Ronzitti - Dott.ssa Antonella Pinori - Sig.ra Stefania Napoleoni - Dott.ssa Franca Mancini
Tel. 06-68852314 - Fax 06-68897350
Dr Francesco Saverio Matozza
web editor www.maristas.com.ar/champa/exa.htm